I Comitati dei Genitori si costituiscono per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e interclasse.
La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall’art. 15 comma 2 del DL 297/94 – Testo Unico:
“I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell’istituto”.
La legge sull’autonomia scolastica (DPR 8 marzo 1999,n.275)
stabilisce, inoltre, all’ art.3 comma 3:
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.”